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D. Lgs. 81/08 - Modifiche al Testo Unico Sicurezza (Legge n. 161 del 30 Ottobre 2014 (Legge Europea 2013-bis).

La Legge n. 161 del 30 Ottobre 2014 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2013-bis) pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 261 del 10 Novembre 2014 - Suppl. Ordinario n. 83) introduce importanti modifiche al Testo Unico D. Lgs. 81/08, in particolare in caso di:

- Costituzione di Nuova Impresa

- Rielaborazione del DVR

- Ulteriori Modifiche, in materia di Sicurezza sul Lavoro, non inerenti il D. Lgs. 81/08: orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo Sanitario del Servizio Sanitario; Licenziamenti Collettivi; Salute e Sicurezza per il lavoro a bordo delle navi da pesca.

Decreto legislativo 9 aprile 2008,  n. 81, si fanno presente le seguenti modificazioni:

COSTITUZIONE DI NUOVA IMPRESA: articolo 28, comma 3-bis: «Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»;

RIELABORAZIONE DEL DVR: articolo 29, comma 3: «Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza».

 

Gli obblighi di sicurezza nella pubblica amministrazione

Capovolgimento della sentenza di appello riguardo il processo sul caso del liceo Darwin di Rivoli (TO), in cui ha perso la vita lo studente Vito Scafidi.

La sentenza assolve l’addetto al servizio edilizia scolastica della Provincia di Torino,e condanna i tre dirigenti della provincia di TO, succeduti nel Servizio Edilizia Scolastica e tre RSPP che si sono succeduti nel liceo Darwin (assolti in primo grado).
Punto cruciale è perché siano stati chiamati in causa i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP), piuttosto che il datore di lavoro.
 
La Valutazione di Rischi:
La sentenza di appello attribuisce la colpa degli imputati ad una condotta omissiva in relazione agli obblighi cui erano tenuti per via del ruolo ricoperto.
Venendo meno all’obbligo “primigenio” di un’adeguata valutazione di tutti i rischi, in relazione:
- alle attività di manutenzione, che gravano sui dirigenti della Provincia di Torino
- al Documento di Valutazione dei Rischi, gravante sui RSPP della scuola Darwin.
 
Responsabilità della Provincia:
Adempimenti  agli obblighi d’intervento strutturale e di manutenzione atti a garantire la sicurezza dei locali. Per assolvere a tale obbligo “non deve limitarsi ad intervenire su  segnalazione della scuola, ma deve assumere iniziative autonomamente, tramite azioni di controllo, di manutenzione preventiva e di riparazione, per garantire la sicurezza dei locali e degli edifici” .
 
RSPP della scuola
Compito primario dell' RSPP “è di effettuare verificare presso le strutture tramite sopralluoghi per poter  segnalare al datore di lavoro, qualora si presentassero, eventuali carenze, queste procedure atte a garantire la sicurezza dei locali, sono necessarie per poter programmare interventi qualora dovessero riscontrarsi eventuali situazioni di rischio. 
 
L’ESIGIBILITÀ DELLA CONDOTTA DA PARTE DEGLI RSPP DELLA SCUOLA
Nel Dlgs 81/08 si evince che i requisiti professionali dei RSPP debbano essere commisurati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro. Infatti l’art. 31 c. 3 della norma informa che, utilizzando un Servizio di Prevenzione e Protezione interno, il datore di lavoro possa richiedere il supporto di professionisti esterni qualora ce ne fosse la necessità.
 

Interpello: cosa si deve intendere per RSPP interno?

 Nuovo interpello  sul tema del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro,

L'interpello n. 24/2014 del 4 novembre 2014 focalizza l'attenzione  sull'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008 e la definizione di cosa si intende per RSPP interno.

Su questo tema è necessario fare chiarezza nella scelta fra servizio interno ed esterno.

Il Decreto del Fare Legge n. 98/2013 e le modifiche all’art. 31 del D.Lgs. 81/2008: il datore di lavoro (art. 31, comma 1) deve organizzare il SPP “prioritariamente” all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva.

Commissione Interpelli, prevista dall’articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 81/2008, sulla corretta interpretazione dell'art. 31, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008.
 
 In particolare viene chiesto “[...] se in caso di servizio di prevenzione e protezione istituito necessariamente all'interno dell'azienda - nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008 - il Responsabile del servizio debba essere necessariamente un dipendente del datore di lavoro o possa essere anche un professionista in possesso dei requisiti di legge”.
 
Per rispondere alla domanda la Commissione ricorda che con la modifica introdotta dal Decreto Legge n. 69/2013 - convertito in Legge n. 98/2013 – si “pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di organizzare il SPP prioritariamente all'interno”.
 
In questo modo il legislatore non pone il datore di lavoro in condizione di poter scegliere liberamente fra servizi esterni ed interni. Inoltre l'articolo 31 indica che ‘il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unita produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32”.
 
L'obiettivo è quello di garantire la continuità del servizio prevenzione all'interno dell'azienda”.
 
Ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
 
La Commissione “ritiene che il Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) si considera interno quando - a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega tale soggetto al datore di lavoro, in linea con il dettato dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 - egli sia incardinato nell'ambito dell'organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, istituito in relazione alle dimensioni ed alle specificità dell'azienda. Pertanto, sarà cura del datore di lavoro rendere compatibili le diverse tipologie dei rapporti di lavoro e la durata della prestazione di lavoro con le esigenze che il RSPP deve tenere presenti per portare a termine pienamente i compiti che è chiamato a svolgere”.
 

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