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Interpello: cosa si deve intendere per RSPP interno?

 Nuovo interpello  sul tema del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro,

L'interpello n. 24/2014 del 4 novembre 2014 focalizza l'attenzione  sull'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008 e la definizione di cosa si intende per RSPP interno.

Su questo tema è necessario fare chiarezza nella scelta fra servizio interno ed esterno.

Il Decreto del Fare Legge n. 98/2013 e le modifiche all’art. 31 del D.Lgs. 81/2008: il datore di lavoro (art. 31, comma 1) deve organizzare il SPP “prioritariamente” all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva.

Commissione Interpelli, prevista dall’articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 81/2008, sulla corretta interpretazione dell'art. 31, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008.
 
 In particolare viene chiesto “[...] se in caso di servizio di prevenzione e protezione istituito necessariamente all'interno dell'azienda - nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008 - il Responsabile del servizio debba essere necessariamente un dipendente del datore di lavoro o possa essere anche un professionista in possesso dei requisiti di legge”.
 
Per rispondere alla domanda la Commissione ricorda che con la modifica introdotta dal Decreto Legge n. 69/2013 - convertito in Legge n. 98/2013 – si “pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di organizzare il SPP prioritariamente all'interno”.
 
In questo modo il legislatore non pone il datore di lavoro in condizione di poter scegliere liberamente fra servizi esterni ed interni. Inoltre l'articolo 31 indica che ‘il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unita produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32”.
 
L'obiettivo è quello di garantire la continuità del servizio prevenzione all'interno dell'azienda”.
 
Ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
 
La Commissione “ritiene che il Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) si considera interno quando - a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega tale soggetto al datore di lavoro, in linea con il dettato dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 - egli sia incardinato nell'ambito dell'organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, istituito in relazione alle dimensioni ed alle specificità dell'azienda. Pertanto, sarà cura del datore di lavoro rendere compatibili le diverse tipologie dei rapporti di lavoro e la durata della prestazione di lavoro con le esigenze che il RSPP deve tenere presenti per portare a termine pienamente i compiti che è chiamato a svolgere”.
 

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