Gli obblighi di sicurezza nella pubblica amministrazione
Capovolgimento della sentenza di appello riguardo il processo sul caso del liceo Darwin di Rivoli (TO), in cui ha perso la vita lo studente Vito Scafidi.
La sentenza assolve l’addetto al servizio edilizia scolastica della Provincia di Torino,e condanna i tre dirigenti della provincia di TO, succeduti nel Servizio Edilizia Scolastica e tre RSPP che si sono succeduti nel liceo Darwin (assolti in primo grado).
Punto cruciale è perché siano stati chiamati in causa i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP), piuttosto che il datore di lavoro.
La Valutazione di Rischi:
La sentenza di appello attribuisce la colpa degli imputati ad una condotta omissiva in relazione agli obblighi cui erano tenuti per via del ruolo ricoperto.
Venendo meno all’obbligo “primigenio” di un’adeguata valutazione di tutti i rischi, in relazione:
- alle attività di manutenzione, che gravano sui dirigenti della Provincia di Torino
- al Documento di Valutazione dei Rischi, gravante sui RSPP della scuola Darwin.
Responsabilità della Provincia:
Adempimenti agli obblighi d’intervento strutturale e di manutenzione atti a garantire la sicurezza dei locali. Per assolvere a tale obbligo “non deve limitarsi ad intervenire su segnalazione della scuola, ma deve assumere iniziative autonomamente, tramite azioni di controllo, di manutenzione preventiva e di riparazione, per garantire la sicurezza dei locali e degli edifici” .
RSPP della scuola
Compito primario dell' RSPP “è di effettuare verificare presso le strutture tramite sopralluoghi per poter segnalare al datore di lavoro, qualora si presentassero, eventuali carenze, queste procedure atte a garantire la sicurezza dei locali, sono necessarie per poter programmare interventi qualora dovessero riscontrarsi eventuali situazioni di rischio.
L’ESIGIBILITÀ DELLA CONDOTTA DA PARTE DEGLI RSPP DELLA SCUOLA
Nel Dlgs 81/08 si evince che i requisiti professionali dei RSPP debbano essere commisurati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro. Infatti l’art. 31 c. 3 della norma informa che, utilizzando un Servizio di Prevenzione e Protezione interno, il datore di lavoro possa richiedere il supporto di professionisti esterni qualora ce ne fosse la necessità.