Decreto ministeriale 17 settembre 2014 n. 288
Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico.
Il decreto fissa i requisiti e le modalità per l'abilitazione del personale operativo addetto all'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico effettuati mediante impianti funicolari aerei o terrestri che si suddividono nelle seguenti categorie:
A) funicolari terrestri, funivie bifune ed impianti assimilabili;
Bl) funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo ed impianti assimilabili;
B2) funivie monofune con veicoli a collegamento permanente ed impianti assimilabili;
C) sciovie, slittinovie, ed impianti assimilabili;
D) ascensori verticali ed inclinati, marciapiedi mobili, scale mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili.
Personale addetto all'esercizio di impianti a fune
Il personale deve garantire lo svolgimento sicuro dell'esercizio. Detto personale normalmente è costituito da:
1. il capo servizio
2. il macchinista
3. l'agente della stazione di rinvio od intermedia ed eventualmente quello di vettura
4. un congruo numero di ulteriori agenti in relazione alle caratteristiche ed all'intensità di traffico dell'impianto.
Nel Regolamento di Esercizio di ciascun impianto è definita la consistenza del personale che deve essere sempre presente .
Per gli impianti di categoria D la mansione del macchinista normalmente non è prevista qualora fosse necessaria tale figura, deve essere prevista dal Regolamento di Esercizio e la mansione di agente può essere svolta con controllo da remoto se è attiva la telesorveglianza.
Per gli impianti per i quali è previsto il funzionamento automatico (di cui al capitolo 12 del Decreto R.D. 337 del 16/1112012 " Decreto Infrastrutture ") non è richiesta la presenza del relativo personale presso l'impianto. Il Regolamento di Esercizio deve contenere le relative condizioni.
Il personale svolge le proprie mansioni con la necessaria diligenza e osservando le prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni vigenti, nonché adottando le necessarie misure e le cautele atte ad evitare sinistri.
Quando tuttavia si verifica un incidente, il personale è tenuto a prestare tutti i soccorsi possibili ed a porre in essere ogni mezzo opportuno per alleviare e limitare le conseguenze dei danni occorsi e per impedirne altri.
Il personale si adopera con perizia e diligenza anche in circostanze eccezionali non espressamente previste dalle norme di esercizio, ai fini della sicurezza.
Decreto ministeriale 17 settembre 2014 n. 288