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Il termine del periodo transitorio per il passaggio alla UNI EN ISO 9001: 2015 si avvicina

Il 15 settembre 2018, dopo un lungo periodo transitorio, le aziende dovranno aggiornare i loro sistemi qualità alla ISO 9001:2015, già in vigore dal settembre 2015.

Dopo tale data le certificazioni conformi alla precedente edizione della norma non saranno più valide, con possibili ripercussioni negative sulla circolazione dei propri prodotti e servizi sul mercato nazionale e internazionale.

Come riportato sul sito ufficiale di Accredia, ISO - International Organization for Standardization - ha predisposto una serie di documenti per presentare le novità della nuova edizione 2015 della norma ISO 9001 e supportare le varie tipologie di organizzazione nell'implementazione della stessa.

In formato Paper e Presentazione sono disponibili ai seguenti link:


Per essere costantemente aggiornati sulla documentazione inerente alla nuova norma ISO 9001:2015, consultare il sito www.iso.org.

E’ importante non aspettare oltre per avviare il processo di adeguamento perché la nuova norma, pur semplificando molte procedure, impone una partecipazione sempre più attiva dell’Alta Direzione nei processi aziendali che deve essere supportata da un adeguato periodo di implementazione.

 

 

Per tutte le informazioni e l’assistenza necessaria per adeguare il sistema di qualità alla ISO 9001:2015 è possibile rivolgersi al nostro Servizio Qualità.

 

Formatori sicurezza: cosa succede dal 18 marzo 2017? Quali requisiti devono assicurare i docenti/formatori?

I requisiti minimi dei formatori, alla luce degli accordi Stato-Regioni e della normativa vigente, per la formazione di lavoratori, RSPP, RLS, dirigenti, preposti, coordinatori, primo soccorso, antincendio, attrezzature, ponteggi, DPI

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Il decreto 6 marzo 2013, entrato in vigore il 18 marzo 2014 definisce i criteri di qualificazione della figura di formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, dei quali deve essere in possesso il docente dei corsi di formazione per datori di lavoro che intendano svolgere i compiti dei servizio di prevenzione e protezione nonché per lavoratori, dirigenti e preposti.

Tale decreto, oltre ad individuare i requisiti che tali formatori dovevano avere alla data di entrata in vigore dello stesso, riepilogata nell’allegata tabella, stabiliva la periodicità dell’aggiornamento.

La materia della sicurezza, infatti, prevede crediti formativi da acquisire nel corso di specifici archi temporali, per tutti gli attori della sicurezza, compresi ovviamente gli stessi formatori, per i quali tale periodicità è a carattere triennale.

Rispetto alle modalità con cui svolgere l’aggiornamento, per i “docenti-formatori” vi sono due interpelli

-  Interpello n. 21/2014 del 6 ottobre 2014;

-  Interpello n. 2/2015 del 24 giugno 2015.

Ai fini dell'aggiornamento professionale, il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale, alternativamente:

- alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del d. Lgs n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;

- ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza.

Il triennio decorre, per i formatori docenti già qualificati alla data di entrata in vigore del D.M. 2013, dal 18 marzo 2014; Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione.

In particolare, poi, l'obbligo di aggiornamento si articola in due diverse modalità, il formatore-docente è tenuto alternativamente:

- alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s. m. i. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;

- ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza.

 

Allegati:
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Criteri ambientali minimi di acustica nelle gare d’appalto

Il DM 11 gennaio 2017 sui “Criteri ambientali minimi” ha introdotto, per le gare di appalto degli edifici pubblici, alcune importanti novità sul tema del comfort acustico. 

Nell’Allegato 2 al Paragrafo 2.3.5.6, “Comfort acustico” si legge che:

 

  •            I valori dei requisiti acustici passivi dell’edificio devono corrispondere almeno a quelli della Classe II della norma UNI 11367 (Tabella 1)
  •            I requisiti acustici passivi di ospedali, case di cura e scuole devono soddisfare il livello di “prestazione superiore” riportato nell’Appendice A della UNI 11367 .
  •           L’isolamento acustico tra ambienti di uso comune ed ambienti abitativi deve rispettare almeno i valori caratterizzati come “prestazione buona” nell’Appendice B della UNI 11367
  • Gli ambienti interni devono essere idonei al raggiungimento dei valori di tempo di riverbero (T) e intelligibilità del parlato (STI) indicati nella norma UNI 11532.

In fase di verifica, il progettista deve dare evidenza del rispetto del criterio, sia in fase di progetto iniziale che in fase di verifica finale della conformità, conseguendo rispettivamente un progetto acustico e una relazione di conformità redatta tramite misure acustiche in opera, che attestino il raggiungimento della classe acustica prevista dal criterio e i valori dei descrittori acustici di riferimento ai sensi delle norme UNI 11367, UNI 11444, UNI 11532

 

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