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Formatori sicurezza: cosa succede dal 18 marzo 2017? Quali requisiti devono assicurare i docenti/formatori?

I requisiti minimi dei formatori, alla luce degli accordi Stato-Regioni e della normativa vigente, per la formazione di lavoratori, RSPP, RLS, dirigenti, preposti, coordinatori, primo soccorso, antincendio, attrezzature, ponteggi, DPI

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Il decreto 6 marzo 2013, entrato in vigore il 18 marzo 2014 definisce i criteri di qualificazione della figura di formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, dei quali deve essere in possesso il docente dei corsi di formazione per datori di lavoro che intendano svolgere i compiti dei servizio di prevenzione e protezione nonché per lavoratori, dirigenti e preposti.

Tale decreto, oltre ad individuare i requisiti che tali formatori dovevano avere alla data di entrata in vigore dello stesso, riepilogata nell’allegata tabella, stabiliva la periodicità dell’aggiornamento.

La materia della sicurezza, infatti, prevede crediti formativi da acquisire nel corso di specifici archi temporali, per tutti gli attori della sicurezza, compresi ovviamente gli stessi formatori, per i quali tale periodicità è a carattere triennale.

Rispetto alle modalità con cui svolgere l’aggiornamento, per i “docenti-formatori” vi sono due interpelli

-  Interpello n. 21/2014 del 6 ottobre 2014;

-  Interpello n. 2/2015 del 24 giugno 2015.

Ai fini dell'aggiornamento professionale, il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale, alternativamente:

- alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del d. Lgs n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;

- ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza.

Il triennio decorre, per i formatori docenti già qualificati alla data di entrata in vigore del D.M. 2013, dal 18 marzo 2014; Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione.

In particolare, poi, l'obbligo di aggiornamento si articola in due diverse modalità, il formatore-docente è tenuto alternativamente:

- alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s. m. i. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;

- ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza.

 

Allegati:
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