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l’inadeguato isolamento acustico si configura come un grave difetto costruttivo e pertanto è causa di risarcimento danni

La giurisprudenza ha già condannato più volte il costruttore al risarcimento dei danni per le conseguenze derivanti dall’inadeguato isolamento acustico.

Ultima è la sentenza del Tribunale di Milano del 13 novembre 2015, n. 12818, con cui i giudici hanno ribadito che i difetti dovuti ad un inadeguato isolamento acustico sono riconducibili ai gravi difetti costruttivi di cui all’art. 1669 del Codice civile, se compromettono il godimento e l’utilizzazione delle singole unità abitative.

 

Nel caso esaminato alcuni condòmini hanno citato in giudizio la società costruttrice, il progettista, il direttore lavori ed i tecnici incaricati di predisporre la relazione sui requisiti acustici dell’immobile, per i gravi difetti che l’inadeguato isolamento acustico ha procurato all’immobile di loro proprietà.

 

Viene formulata la richiesta di risarcimento danni per la propria salute e per la diminuzione di valore che l’immobile ha subito a causa dell’elevato livello di rumorosità riscontrato ed in conseguenza del mancato rispetto dei parametri fissati dal DPCM del 5 dicembre 1997.

 

Con apposita relazione tecnica, infatti, viene evidenziato il superamento dei limiti del livello di rumore da calpestio, lo scarso isolamento di facciata ed il rumore dovuto a impianti a funzionamento discontinuo.

 

Con riferimento alla consolidata giurisprudenza e all’art. 1669 del Codice civile, i giudici del tribunale di Milano hanno stabilito che i condòmini hanno diritto al risarcimento dei danni in virtù della clausola di responsabilità sia nei confronti dell’appaltatore che dei corresponsabili (ai sensi dell’art. 2055 Codice civile: se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno). Per quanto concerne il progettista, questi avrebbe dovuto progettare opportunamente l’isolamento, fornendo le indicazioni tecniche, sia grafiche che descrittive, necessarie a definire le parti dell’edificio tenute al rispetto dei requisiti acustici passivi. Inoltre, il direttore dei lavori avrebbe dovuto presenziare in cantiere, anche al fine di fronteggiare l’assenza dei riferiti dettagli grafici.

 

Pertanto, risulta fondamentale anche in fase di progettazione uno studio puntuale e complessivo dell’isolamento, nel rispetto dei requisiti previsti dal DPCM 5 dicembre 1997.

Lo staff di GAIA, grazie alla disponibilità di adeguata strumentazione e delle conoscenze tecniche necessarie, è in grado di affiancare il cliente:

  • nella fase di progettazione acustica preliminare;
  • nella formazione delle maestranze sull'adeguata posa in opera delle soluzioni insonorizzanti;
  • nella realizzazione del progetto acustico;
  • nel collaudo acustico finale dell'edificio.

 

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