Attestazione dello svolgimento della formazione dei lavoratori
Viene precisato dalla Corte di Cassazione in questa sentenza che l’avvenuta formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, deve essere documentata per iscritto dal datore di lavoro anche se la formazione è stata impartita prima dell’emanazione dell’Accordo raggiunto nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 21/12/2011 che ha fissate le modalità, la durata ed i contenuti della formazione stessa. A questa conclusione la suprema Corte, rigettando il ricorso presentato da un datore che aveva sostenuto il contrario, è pervenuta facendo riferimento a quanto esplicitamente indicato nel punto 10 del citato Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 con il quale sono stati ritenuti validi i corsi di formazione frequentati secondo le normative previgenti all’Accordo e facenti capo al D.M. 16/1/1997 che a sua volta aveva già fissate le modalità e i contenuti della formazione dei lavoratori medesima.