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Attestazione dello svolgimento della formazione dei lavoratori

Viene precisato dalla Corte di Cassazione in questa sentenza che l’avvenuta formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, deve essere documentata per iscritto dal datore di lavoro anche se la formazione è stata impartita prima dell’emanazione dell’Accordo raggiunto nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 21/12/2011 che ha fissate le modalità, la durata ed i contenuti della formazione stessa. A questa conclusione la suprema Corte, rigettando il ricorso presentato da un datore che aveva sostenuto il contrario, è pervenuta facendo riferimento a quanto esplicitamente indicato nel punto 10 del citato  Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 con il quale sono stati ritenuti validi i corsi di formazione frequentati secondo le normative previgenti all’Accordo e facenti capo al D.M. 16/1/1997 che a sua volta aveva già fissate le modalità e i contenuti della formazione dei lavoratori medesima.  

Il ricorso in Cassazione e le decisioni della suprema Corte
Il titolare di una società è stato chiamato a rispondere davanti al Tribunale del reato ex art. 55 comma 5 lettera. c) del D. Lgs. n. 81/2008 in relazione all'art. 37 comma 1 dello stesso decreto perché, quale datore di lavoro, non aveva provveduto ad assicurare una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro in relazione alla mansione di boscaiolo svolta da un lavoratore dipendente con le specifiche misure prevenzionistiche tipiche del settore boschivo. Il Tribunale, riconosciuta la responsabilità dell’imputato per il reato ad esso contestato, lo ha pertanto condannato alla pena ritenuta di giustizia.
 

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